L'Art. 1 dello Statuto dell'Unioncamere, che stabilisce che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, per il tramite del competente Assessore regionale fanno parte dell'Unioncamere, prevede altresì al comma 3 che "le Camere di Commercio miste, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, possono essere ammesse in una sezione separata".
L'art. 22 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 prevede che la denominazione "Camera di Commercio" può essere assunta, nel territorio nazionale, anche dalle associazioni cui partecipino enti ed imprese italiane e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori abbiano i requisiti di cui al sopra citato articolo 22 e che abbiano per scopo statutario la promozione dei rapporti economici fra i due Stati ed abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo.
Con D.M. 15.2.2000, n. 96 il Ministero del Commercio con l’estero ha adottato il nuovo Regolamento delle Camere di Commercio italo-estere o estere in Italia che chiarisce che l’iscrizione all’Albo è condizione essenziale per l’utilizzo della denominazione “Camera di Commercio” e, di conseguenza, introduce l’obbligo dell’abbandono della stessa denominazione in caso di revoca dell’iscrizione.
Il medesimo decreto ha, inoltre, introdotto il principio della diffusione delle informazioni contenute nell'Albo, stabilendo che possono essere fornite a chiunque ne faccia richiesta.